Formazione Professionale Continua

Tutti i colleghi che svolgono la libera professione e non adempiono all’obbligo formativo commettono un illecito disciplinare, così come è scritto nell’ Art. 7, comma 1 del D.P.R. 7 agosto 2012, n.137 (Formazione Professionale Continua):

“…. Al fine di garantire la qualita’ ed efficienza della prestazione
professionale, nel migliore interesse dell’utente e della
collettivita’, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo
professionale, ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo
e costante aggiornamento della propria competenza professionale
secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione
dell’obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito
disciplinare. …”

I colleghi iscritti all’Ordine che non esercitano la libera professione possono chiedere l’esonero dall’obbligo formativo, tramite una procedura on-line sul SIDAF. Anche la domanda di riconoscimento crediti esterni deve essere inviata tramite il SIDAF (Sistema Informativo Dottori Agronomi e Forestali). Si può accedere al SIDAF solo con le credenziali personali ed i colleghi che vogliono riceverle devono contattare la segreteria dell’Ordine.

Si invia il seguente link del Conaf, dove sono presenti la normativa di riferimento, il Regolamento della Formazione Professionale Continua e l’accesso al SIDAF:

www.conaf.it/formazione-professionale-continua